Circolare 14/2026 – Iper-ammortamenti 2026: comunicazioni e adempimenti documentali
Circolare Studio Testoni n. 14/2026
Introduzione
Nella precedente circolare 5/2026 sono stati presentati i nuovi “iper-ammortamenti” previsti dalla Legge di Bilancio 2026 per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. In estrema sintesi l’agevolazione si sostanzia nella maggiore fiscale del costo di acquisizione per scaglioni:
180% per investimenti fino a 2,5 mln di euro;
100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 mln di euro;
50% per investimenti compresi tra 10 e 20 mln di euro. Il presente approfondimento – avente ad oggetto gli adempimenti comunicativi e documentali richiesti per la fruizione dell’agevolazione – segue le disposizioni attuative definite con il DM 7.5.2026 pubblicato dal MIMIT l'11.6.2026. In particolare, la procedura di accesso prevede tre comunicazioni principali (comunicazione preventiva; comunicazione di conferma; comunicazione di completamento) e due comunicazioni di monitoraggio (comunicazione periodica e comunicazione integrativa); è altresì prevista la predisposizione di documentazione specifica (perizia tecnica asseverata e certificazione contabile), oltre che la conservazione della documentazione dell’acquisto come fatture e documenti di trasporti etc.
Comunicazioni GSE
Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse telematicamente nell'apposita sezione "Area Clienti" accessibile tramite SPID/CIE sul sito www.gse.it:
a seguito della trasmissione delle comunicazioni la piattaforma rilascia una ricevuta di avvenuto invio;
entro 10 giorni il GSE comunica l'esito positivo delle verifiche effettuate (o i dati e la documentazione da integrare entro 10 giorni). A norma dell'art. 3 co. 5 del DM 7.5.2026, il mancato invio delle comunicazioni prescritte, nei termini e con le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione dell'agevolazione. Attualmente è possibile presentare esclusivamente le comunicazioni preventive, mentre con successivo decreto direttoriale sarà attivata la possibilità di presentare le comunicazioni di conferma e completamento.
Comunicazione preventiva
È necessario innanzitutto trasmettere una o più comunicazioni preventive indicando:
i dati dell'impresa e della struttura produttiva;
la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni materiali e immateriali di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025 e la data prevista di interconnessione;
la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile e la data prevista di entrata in funzione;
i dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Comunicazione di conferma
Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, si deve trasmettere la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Per i beni in leasing il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa (è ammessa la variazione del costo di acquisizione esclusivamente in diminuzione).
Comunicazione di completamento dell'investimento
Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15.11.2028 (termine prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), l’imprese beneficiaria trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta (perizia tecnica asseverata, senza esclusioni, e certificazione conta bile). La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma e riporta, per ciascun bene, la data di completamento dell'investimento (il costo di acquisizione finale di ciascun bene può variare rispetto alle fasi precedenti esclusivamente in diminuzione). 4.2. Comunicazioni periodiche per il monitoraggio A partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell'agevolazione è necessario trasmettere:
entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.
Altri adempimenti documentali
Perizia tecnica asseverata Indipendentemente dall’importo dell’investimento, è richiesto che apposita perizia tecnica asseverata sia rilasciata:
da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o, mediante attestazione corredata da un'analisi tecnica, da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.
relativamente al settore agricolo, per i beni 4.0, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Le perizie asseverate, corredate da analisi tecniche, comprovano:
le caratteristiche tecniche dei beni materiali e immateriali 4.0 tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025 e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
le specifiche caratteristiche previste dall'art. 8 del DM 7.5.2026 relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Certificazione contabile L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010. Conservazione della documentazione L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni richieste, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.
Il team dello Studio Testoni rimane a disposizione e augura buon lavoro!


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