top of page

News e Circolari

Studio Testoni-115.jpg

Circolare 17/2026 – Contributi INPS dei soci-lavoratori di S.r.l. sugli utili non distribuiti: cambio di orientamento?

25 set
Tempo di lettura: 2 min

Circolare Studio Testoni n. 17/2026

Introduzione

Premettendo fin da subito che si tratta di una situazione ancora in evoluzione, merita attenzione il recente orientamento della Corte di Cassazione che, con diverse pronunce ravvicinate, ha escluso dalla base imponibile contributiva dei soci-lavoratori di S.r.l. non in regime di trasparenza gli utili accantonati a riserva e non distribuiti.

Contesto attuale

È noto che i soci di S.r.l. sono obbligati all’iscrizione alla Gestione INPS artigiani o commercianti quando partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Secondo la prassi INPS, la base imponibile contributiva comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del socio, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione. Tale posizione è stata affermata con la circolare n. 102/2003 e confermata dalla circolare n. 84/2021.

Nuovo orientamento

Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sentenze 16 settembre 2026, n. 25377, n. 25378, n. 25383 e sentenze 17 settembre 2026 da n. 25465 a n. 25467), invece, gli utili di S.r.l. accantonati a riserva e non distribuiti non concorrono alla base imponibile contributiva dei soci-lavoratori. Per i soci-lavoratori di S.r.l. non trasparenti, quindi, la quota di reddito rimasta nella società non dovrebbe concorrere alla contribuzione eccedente il minimale.

ATTENZIONE

Il nuovo orientamento della Cassazione si pone, allo stato, in contrasto con la prassi ufficiale delall’INPS. È quindi opportuno attendere gli sviluppi prima di modificare pacificamente la compilazione del quadro “RR”. L’orientamento esposto, ove “ufficializzato”, potrebbe avere effetti anche sul passato, con possibilità di chiedere il rimborso dei contributi indebitamente versati all’INPS (comunque da valutare caso per caso, anche considerata la precedente deduzione fiscale).

Il team dello Studio Testoni rimane a disposizione e augura buon lavoro!

Post recenti

Mostra tutti

Commenti


Logo-White.png

Studio Testoni Società tra Professionisti Srl

C.F. e P.IVA 03929890139

REA CO-407575

Studio Legale Testoni Legnani & Associati Associazione tra Professionisti

C.F. e P.IVA: 03945340135

Sitemap

Lo Studio

Competenze

Commercialisti

Avvocati

Area Clienti

Powered by NovaHub

©2026, Tutti i Diritti Riservati

Informativa sulla Privacy

Informativa Cookie

Trasparenza

Accessibilità

bottom of page