Circolare 18/2026 – Secondo pilastro svizzero: nuovo orientamento cantonale sul rimborso dell’imposta alla fonte
Circolare Studio Testoni n. 18/2026
Introduzione
Come è noto, il sistema previdenziale svizzero prevede il c.d. “sistema dei tre pilastri”:
primo pilastro: obbligatorio, che tendenzialmente identifichiamo con la garanzia del minimo essenziale nella vecchia “AVS” (anche se comprende altro);
secondo pilastro: obbligatorio, seppur riconducibile dalla previdenza integrativa, che identifichiamo con “LPP”;
terzo pilastro: facoltativo e basato sulla previdenza privata individuale. In Italia, ai sensi dell'art. 76 della L. 413/91, le somme ovunque corrisposte da parte dell ’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, sono soggette all’imposizione sostitutiva del 5% applicata, alternativamente:
alla fonte a titolo di imposta dagli intermediari finanziari italiani, opportunamente informati, che intervengono nel pagamento (in caso di ricezione delle somme su conti correnti in Italia);
dal contribuente, in sede dichiarativa (senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, ovvero in caso di ricezione delle somme su conti correnti esteri). Tale uniforme normativa è recente ed in vigore soltanto dal 01.01.2023, in quanto la precedente versione prevedeva l’imposizione sostitutiva del 5% soltanto nel primo caso, aprendo la strada alla tassazione IRPEF progressiva nel secondo. Siccome l'art. 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore delle pensioni e di simili remunerazioni, assoggettati gli importi alla sopra citata imposizione italiana, la ritenuta subita alla fonte in Svizzera sul capitale del secondo pilastro (indicativamente del 6 -8%) può essere richiesta a rimborso al Cantone nel quale ha sede la previdenza integrativa. Per completezza, con riferimento alle prestazioni del terzo pilastro, invece, alla prestazione percepita in unica soluzione da una persona fisica residente si applica l'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” (risposta a interpello n. 471/2020). Per le somme percepite in un'unica soluzione, in luogo del regime ordinario si rende applicabile la c.d. “tassazione separata ” prevista dall'art. 17, co. 1 lett. a), del TUIR.
ATTENZIONE: nuovo orientamento interpretativo da parte dei cantoni
La stampa sta dando rilievo alla notizia che i Cantoni svizzeri non stanno più rimborsando ai residenti in Italia l’imposta alla fonte (indicativamente del 6 -8%) prelevata sul capitale LPP al momento del suo riscatto. Il nuovo orientamento sarebbe stato guidato dal Canton Ticino, per poi estendersi anche agli altri Cantoni, e sarebbe fondato sulla considerazione – non condivisibile – che l’imposta italiana del 5% costituisce una forma di tassazione agevolata e, pertanto, non troverebbero applicazione le disposizioni convenzionali. La vicenda è complessa, anche perché si inserisce nell ’ambito di una procedura consolidata, che aveva visto i rimborsi avvenire pacificamente. A riconferma, al link https://www.estv.admin.ch/it/domande-e-risposte (sezione “Domande e risposte sull'imposta alla fonte”) è disponibile il modulo Q- IS per l’istanza di rimborso dell’imposta alla fonte prelevata sulle prestazioni provenienti da istituzioni di previdenza professionale con sede in Svizzera, oltre che la sintesi della procedura da seguire: “Il modulo compilato deve essere sottoposto alle autorità fiscali competenti dello Stato di residenza per certificare la residenza fiscale in questo Stato e per la presa di conoscenza della prestazione in capitale. Il modulo con il timbro delle autorità fiscali competenti dello Stato di residenza può essere inviato all’amministrazione fiscale del Cantone dove si trova la sede dell’istituzione di previdenza professionale”. Nel giugno 2026 il caso è stato portato davanti alla Camera di diritto tributario del Canton Ticino dall’organizzazione sindacale di riferimento dei frontalieri OCST (news del 18/09/2026 disponibile al link https://www.ocst.ch/articoli/17-news-frontalieri/2623-frontalieri-e-capitale-del-ii-pilastro-la-svizzera-non-rimborsa-piu-limposta-alla-fonte). Il procedimento è tuttora pendente e la decisione è attesa, secondo quanto riferito da OCST, nel corso del 2027, salvo successiva impugnazione dinanzi al Tribunale federale ad opera della parte soccombente. In attesa di un consolidamento della giurisprudenza, appare prudente non rinunciare alla richiesta di rimborso: il contribuente può presentare la domanda al Cantone competente e, in caso di diniego, valutare tempestivamente l’opportunità di proporre reclamo.
PRECISAZIONI IMPORTANTI
L’attuale dibattito circa il rimborso della trattenuta alla fonte svizzera riguarda le somme percepite a titolo di secondo pilastro, non riguarda – ad esempio – i rimborsi richiedibili all’Amministrazione Federale per l’imposta preventiva svizzera applicata sui dividendi;
Si ricorda che per le prestazioni previdenziali del primo e del secondo pilastro non deve essere compilato il quadro RW;
Si ricorda che le posizioni individuali di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, come quella del terzo pilastro svizzero, invece, devono essere indicate nel quadro RW.
Il team dello Studio Testoni rimane a disposizione e augura buon lavoro!


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